Sfruttamento nell’Accattonaggio

Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la direttiva n. 2011/36/UE adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l’accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio.

Pertanto, lo sfruttamento dell’accattonaggio, compreso l’uso per l’accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell’ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso.

Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L’espressione «sfruttamento di attività criminali» dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico.


Le persone che vengono costrette a mendicare da organizzazioni criminali chiedono soldi o svolgono servizi come lavaggio vetri dell’automobile, vendita al dettaglio di fazzoletti di carta, accendini, portachiavi, fiori.

Spesso si tratta di persone con problemi fisici o donne in stato di gravidanza o con minori a carico utilizzati per suscitare compassione e ottenere più soldi. Le organizzazioni criminali si occupano del loro reclutamento in patria, del viaggio e dello sfruttamento in Italia. A volte all’attività di accattonaggio si associano attività illegali come furti, borseggi e spaccio di sostanze stupefacenti. Le condizioni di vita sono spesso molto dure, caratterizzate da estrema povertà, severo controllo da parte degli sfruttatori e punizioni in caso di scarsi guadagni.