Tratta

La tratta di persone è l’induzione o costrizione a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, di una persona che si trova in condizioni di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, al fine di costringerla a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Tale induzione o costrizione può avvenire mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sulla persona vittima dei fatti.

Entrambe le fattispecie prevedono un aggravante della pena da un terzo alla metà se i reati sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

 

Essa comprende lo spostamento di una persona, in genere attraverso le frontiere nazionali di uno o più Stati, al fine di sfruttarla. Si possono verificare, tuttavia, anche casi di “tratta interna”: ovvero lo spostamento di una persona assoggettata all’interno dei confini nazionali di uno stesso Stato. La tratta di esseri umani è definita dall’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale allo scopo di prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo 12-15 dicembre 2000). Il Protocollo di Palermo distingue la tratta (trafficking) dal traffico o “contrabbando” (smuggling), in base ad elementi che possono configurare già delle specifiche forme di sfruttamento, o di inganno e coercizione. In base all’art. 3 del Protocollo, la “Tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o 8 pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi” .

Questa definizione è abbastanza complessa, ma la possiamo suddividere nei seguenti elementi:

  • Attività: reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di una persona
  • Mezzi: forza, inganno, sequestro, coercizione, frode, minacce, abuso di potere o di condizioni di vulnerabilità
  • Scopo: sfruttamento

È importante capire che in quasi tutti i casi la tratta di esseri umani implica lo sfruttamento delle persone che ne sono vittime (ad eccezione della tratta per l’espianto di organi), mentre non tutti i casi di sfruttamento sono la conseguenza diretta della tratta di esseri umani. Ad esempio, una persona può diventare vittima di sfruttamento (in tutte le sue forme e gradi) successivamente al suo arrivo, libero e volontario, in un determinato paese; non è necessario quindi che ciò preveda lo sfruttamento e l’assoggettamento già nelle fasi del reclutamento (che avviene nel paese di origine o in un altro paese estero), del trasporto e del
trasferimento da uno Stato all’altro, o da una zona all’altra all’interno di uno stesso Stato. Dal punto di vista dell’OIL è anche importante distinguere fra lavoro forzato, in cui si usano forme di coercizione e inganno
Questa definizione è abbastanza complessa, ma la possiamo suddividere nei seguenti elementi:
per trattenere un lavoratore, e condizioni di lavoro al di sotto dei livelli minimi essenziali previsti dalla 9 legge o dalla contrattazione collettiva . La mancanza di alternative economiche che obbliga le persone a subire un rapporto di lavoro in cui sono sfruttate, non costituisce di per sé lavoro forzato, anche se si concretizza in una posizione di vulnerabilità come definita nel Protocollo di Palermo. Bisognerebbe pertan- to tenere in considerazione anche costrizioni esterne che possono incidere sul libero assenso ad espletare il lavoro richiesto.

Inoltre, il Protocollo di Palermo opera una distinzione fra la tratta di minori (persone di età inferiore a 18 anni) e gli adulti. Tutti i mezzi illeciti sopra citati sono rilevanti nel caso di tratta di minori. La tratta di minori è anche definita nella Convenzione OIL n. 182 (“Sulle forme peggiori di lavoro minorile”, 1999) come una delle forme più abiette di lavoro infantile.

La definizione del reato di tratta di persone fornita dal sistema normativo italiano, si ricava dal combinato disposto degli artt. 600 e 601 del Codice Penale, come modificati dalla Legge 228/2003 cit., la quale ha recepito i 10 contenuti del Protocollo di Palermo . I suddetti articoli definiscono separatamente le due fattispecie della

riduzione in schiavitù e appunto della tratta di esseri umani:

La riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è l’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a pre- stazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo

quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

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